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DECRETO 21 Gennaio 2008
Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.


MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO
Il Direttore Generale

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta
della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning,
certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione
aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il
comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito
presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale
marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione
dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore,
per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la
certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione
aggiornata di seguito denominato Codice STCW);

Vista la Regola VI/2, paragrafo 1, della suddetta Convenzione
nonche' la Sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4 compreso del codice
STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del
certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive
modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e
salvataggio;

Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e
98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per
la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delle
direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della
Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento di
attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1996, n.
474 concernente il regolamento relativo ai requisiti e al programma
di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i
mezzi di salvataggio;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 con il quale e' stato disposto che
fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori
marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996,
n. 474;

Visto il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 con il quale e' stato
sostituito il modello di certificato di marittimo abilitato per i
mezzi di salvataggio, di cui all'allegato A) al decreto del
Presidente della Repubblica n. 474/1996;
Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;

Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla Regola VI
della suddetta Convenzione relativa alle conoscenze minime necessarie
al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di salvataggio;

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione


1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico
che il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio deve effettuare per
ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di
salvataggio.
2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti
bandiera italiana risultano addetti ai mezzi di salvataggio devono
essere addestrati ed essere in possesso del certificato di
addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.
3. L'addestramento pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-1 del
Codice STCW e' svolto a bordo di una nave. Il comandante della nave
rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato
al presente decreto, accludendo altresi' copia conforme all'originale
dell'estratto del giornale nautico - parte II, vidimato dalla
Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto
l'addestramento sulle conoscenze e le abilita' pratiche di ammaino,
manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di
salvataggio attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni
di emergenza.

Art. 2.
Requisiti

1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni;
b) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
c) aver assolto l'obbligo scolastico;
d) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione avendo
svolto almeno tre esercitazioni di emergenza a bordo di una nave,
partecipando attivamente alle stesse ai sensi del comma 3, art. 1 del
presente decreto;
e) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di
addestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto
ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni;
f) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico
secondo il programma di esame di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.
Programma di esame Regola VI della Convenzione STCW e Sezione

A-VI/2-1 del Codice STCW
1. La commissione di esame dovra' valutare la preparazione del
candidato accertando, laddove possibile mediante simulazioni, o se
del caso con semplici descrizioni, le sue conoscenze e le sue
abilita' nello svolgimento delle operazioni di preparazione imbarco,
ammaino, conduzione e recupero di un mezzo di salvataggio.
2. In particolare l'esame consiste nelle seguenti prove:
prova teorica 60 minuti:
1) caratteristiche e dotazioni dei vari tipi di mezzi di
salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);
2) caratteristiche dei vari sistemi di ammainata e recupero di
mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);
3) ammainare un mezzo di salvataggio in condizioni di mare
avverso;
4) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave;
5) metodi di accensione e manovra del motore di un mezzo di
salvataggio e dei suoi accessori incluso l'uso di mezzi in dotazione
per l'estinzione incendio;
6) governo di un mezzo di salvataggio in condizione
meteo-marine avverse;
7) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre
attrezzature;
8) razioni viveri del mezzo di salvataggio;
9) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei
mezzi di salvataggio in pericolo;
10) metodi di ricerca con l'elicottero;
11) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di
indumenti di protezione termica;
12) uso di mezzi di salvataggio a motore e non, per rimorchiare
zattere di salvataggio e ricerca di naufraghi;
13) spiaggiamento di mezzi di salvataggio;
14) uso delle attrezzature radio di bordo (VHF/GMDSS) incluso
EPIRBs e SARTs;
15) segnali di soccorso;
16) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione;
17) cura delle persone infortunate, incluso il trattamento
dello shock e della perdita di sangue;

prova pratica 60 minuti:

1) identificare le dotazioni dei vari tipi di mezzi di
salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);
2) dimostrare i diversi sistemi di ammainata e recupero di
mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);
3) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave;
4) metodi di accensione e manovra del motore di un mezzo di
salvataggio e dei suoi accessori incluso l'uso dei mezzi in dotazione
per l'estinzione incendio;
5) governo di un mezzo di salvataggio in condizione
meteo-marine avverse;
6) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre
attrezzature;
7) dotazioni viveri del mezzo di salvataggio;
8) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei
mezzi di salvataggio in pericolo;
9) metodi di ricerca con l'elicottero;
10) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di
indumenti caldi, incluso tute di immersione e indumenti protezione
termica;
11) uso di mezzi di salvataggio a motore e non per rimorchiare
zattere di salvataggio e ricerca di sopravvissuti e persone in mare;
12) spiaggiamento di mezzi di salvataggio;
13) uso delle attrezzature radio di bordo incluso EPIRBs e
SARTs;
14) segnali di soccorso pirotecnici;
15) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione;
16) cura delle persone infortunate, incluso il trattamento dello
shock e della perdita di sangue.

Art. 4.
Commissione di esame

1. L'esame per il conseguimento del certificato di marittimo
abilitato per i mezzi di salvataggio e' svolto davanti alla
commissione nominata dal capo compartimento marittimo e composta da:
a) un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di
vascello (CP), presidente;
b) un comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero un
comandante di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT membro;
c) un sottoufficiale di porto membro cui sono assegnate anche
funzioni di segretario della commissione.
2. La commissione potra' essere integrata, in caso di particolari
esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti in qualita'
di esperto.
3. Qualora per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo dei
traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse
necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il
relativo onere di spesa sara' a carico del richiedente.
4. Ai marittimi che hanno superato un esame teorico pratico secondo
le disposizioni impartite all'art. 2, lettera f), del presente
decreto e' rilasciato un certificato di marittimo abilitato per i
mezzi di salvataggio secondo il modello B allegato al presente
decreto.

Art. 5.
Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di salvataggio

1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame
di cui all'art. 2, lettera f), del presente decreto, la commissione
di esame rilascia il certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di salvataggio, sottoscritto dal presidente della commissione
conforme al modello B allegato al presente decreto.
2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio
ha validita' quinquennale e deve essere rinnovato.
3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di
aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la
frequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo di
addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto.

Art. 6.
Norme transitorie

1. Tutti i marittimi in possesso del certificato di marittimo
abilitato per i mezzi di salvataggio emesso ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 474/1996 e successive modificazioni,
per convertire il loro certificato con il modello di cui all'allegato
B, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dovranno effettuare, davanti alla commissione di esame, la prova
pratica di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.
Norme abrogate

1. Il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 relativo alla
sostituzione del modello di certificato di marittimo abilitato per i
mezzi di salvataggio e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

firmato
Il Direttore Generale

LE SEDUTE D'ESAME MAMS E MABEV PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA SONO EFFETTUATE NEI MESI DI:

FEBBRAIO - MAGGIO - NOVEMBRE.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE PRECEDENTE ALL'ESAME, SARA' CURA DI QUESTO UFFICIO COMUNICARE AL CANDIDATO LA DATA DI PRESENTAZIONE PER SOSTENERE L'ESAME.



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